ANCORA SULLA VIOLENZA SESSUALE IN QUESTO CASO A DANNO DI MINORI

Sulla violenza sessuale ed il caso del medico dentista che durante una visita specialistica ad una sua paziente minorenne, approfittando della sua autorità, la aveva baciata sulle labbra.


Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 20712 del 2018

Principio oramai consolidato in tema di violenza sessuale è il seguente:

“Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come “atto sessuale” anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l’atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto”.

Nel caso giunto sino al vaglio della Corte di Cassazione, un medico dentista durante una visita specialistica ad una sua paziente minorenne, approfittando della sua autorità la aveva baciata sulle labbra.

Tale condotta posta in essere dal medico configura il reato di violenza sessuale?
L’art. 609-bis c.p. dispone che:

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale la violenza sessuale si configura in tutti quegli atti che, anche se non indirizzati in maniera diretta alle zone erogene, possono essere rivolti alla vittima, anche con finalità diverse, come i baci o gli abbracci. Il giudice deve accertare in concreto la condotta tenuta in essere dal soggetto, valutando anche il contesto sociale e culturale in cui l’azione è stata realizzata, nonché della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, e dal legame che li unisce.

Nel caso in esame, tenendo conto di quanto appena detto e della peculiarità del rapporto che intercorre tra i medico ed il suo paziente, il notevole divario di età tra i soggetti all’epoca dei fatti, e la mancanza di qualsivoglia antecedente confidenza personale e fisica, qualificavano il bacio come atto del tutto estraneo all’ambito di una mera espressione di innocua affettività amicale.

Quanto attiene invece al requisito della violenza, dobbiamo soffermarci su quanto già più volte affermato dagli Ermellini:

“nel reato di violenza sessuale, l’elemento della violenza può estrinsecarsi, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell’impossibilità di difendersi”.

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