Matrimoni forzati: che cosa permette il Codice Rosso?

Il “Codice Rosso” introduce nel Codice Penale l’art. 558 bis “Costrizione o induzione al matrimonio”. 

Matrimoni forzati. Locuzione spigolosa che indica come, all’interno di un’unione, il consenso espresso da una delle due parti, sia stato carpito con violenza, o strappate con minacce.

Questo tipo di matrimoni è un problema che tormenta alcune regioni africane o asiatiche ma che, negli ultimi anni, si sta diffondendo pericolosamente anche in Italia per via delle numerose migrazioni.

Chi sono le vittime? Giovanissime donne nate in famiglie vessate da una cultura prettamente patriarcale, che considerano il sesso femminile come una mera proprietà.

Vista la grande onda di diffusione di un fenomeno così spiacevole, il Consiglio d’Europa ha stipulato la Convenzione di Istanbul per contrastare la violenza di genere, e la violenza domestica.

Con tale disposizione si obbligano gli Stati firmatari a reprimere i casi in cui un minore venga costretto a contrarre matrimonio contro la sua volontà.

Con il Codice Rosso anche l’Italia ha finalmente introdotto nel suo ordinamento una fattispecie tesa e vietare il matrimonio forzato.

La norma dispone che “chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia”.

Due sono i tipi di reato previsti dall’articolo. La minaccia come modalità di oppressione; e il reato di induzione al matrimonio.

La configurazione del reato in questione esiste previo il verificarsi effettivo dell’evento.
Il fenomeno è davvero molto diffuso lungo tutto lo stivale, sebbene sia complicato riuscire a tracciare una mappatura precisa.

Infatti, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha conteggiato i casi già verificati. Ebbene, sarebbero più di 150 all’anno.

La norma è stata applicata, per esempio, lo scorso 23 Settembre, quando un uomo bosniaco è stato arrestato per aver segregato le sue figlie e averle poi obbligate a sposare dei cugini ai quali erano state barbaramente vendute per 12.000,00 €.
Le Nazioni Unite ci dicono che oltre 700 milioni di donne nel mondo siano costrette a sposarsi contro la loro volontà. In Italia il fenomeno è ancora perlopiù sommerso. Oggi finalmente, con questa norma, è perseguibile in modo diretto.