VIETATO DIVULGARE I DATI PERSONALI DELLE VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE

Il Garante Privacy pone il divieto alla divulgazione dei dati personali delle vittime di violenza sessuale

Provvedimento del Garante Privacy n.490 del 29 novembre 2018
Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 490 del 29 novembre 2018 ha disposto il divieto alla divulgazione, e quindi, al trattamento dei dati personali delle vittime di violenza sessuale; episodi riportati all’interno di servizi giornalistici.
Nello specifico, un noto programma televisivo di divulgazioni di notizie aveva riportato un episodio di violenza sessuale dal quale era possibile, anche se indirettamente, identificare la vittima dell’abuso; per tale motivo è intervenuto il Garante Privacy al fine di vietare la diffusione dei dati personali della vittima.

La misura in questione segue al provvedimento del 25 luglio 2018, con il quale era stato precedentemente disposto in via d’urgenza, nei riguardi dell’emittente televisiva, in qualità di titolare del trattamento, la misura della limitazione temporanea del trattamento, ex art. 58, par. 2 lett. f) del Regolamento, riguardante ogni altra diffusione, tramite qualsiasi mezzo, delle informazioni riguardanti la vittima, idonee a renderla identificabile, seppur in maniera indiretta, compreso il video trasmesso in onda e on-line.

L’articolo 58, par. 2 del Regolamento prevede che:

“2. Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti:

a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al personale del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;

b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violatole disposizioni del presente regolamento;

c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richiesto dell’interessato di esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento;

d) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del presente regolamento, se del caso, in una determinata maniera ed entro un determinato termine;

e) ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all’interessato una violazione dei dati personali;

f) imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;

g) ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento a norma degli articoli 16, 17 e 18 e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 19;

h) revocare la certificazione o ingiungere all’organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all’organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti;

i) infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle misure di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso; e

j) ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale”.

Il provvedimento in questione è stato adottato dal Garante Privacy, in base al vecchio art. 137 del Codice, ora sostituito dall’art. 12, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 101 del 10 agosto del 2018, il quale prevede quanto segue:

“1. L’articolo 137 è sostituito dal seguente:

Art. 137 – 1 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell’interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all’art. 139.

2. Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:

a) alle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies;

b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’art. 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all’articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”.

Con diversi provvedimenti, il Garante della Privacy ha affermato più volte che:

“il limite deve essere interpretato con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati, a maggior ragione con riferimento a notizie che riguardano episodi di violenza sessuale, attesa la particolare tutela accordata all’ordinamento, anche in sede penale, alla riservatezza delle persone offese da tali delitti”.

Pertanto, ciò che si evince da quanto appena enunciato è che la divulgazione di informazioni, seppur idonee a rendere anche solo indirettamente identificabile la vittima, è in palese contrasto con l’esigenza di tutela della dignità della stessa, conformemente a quanto disposto dall’art. 8, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.

Con il provvedimento in commento, il garante ha dichiarato che:

“Ai sensi dell’art. 139, comma 4, del Codice e dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone nei confronti dell’emittente televisiva il divieto di ogni ulteriore diffusione, anche on-line ed ivi compreso l’archivio storico, delle informazioni idonee a rendere identificabile, sia pure indirettamente, la vittima della violenza descritta all’interno dell’articolo pubblicato sul sito web, nonché del filmato ad esso correlato, ovvero in altri articoli e/o video eventualmente presenti sul sito web comunque riconducibili al medesimo titolare”.

Dr.ssa Benedetta Cacace

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