VIOLENZA SESSUALE:
LA MANIFESTAZIONE DEL DISSENSO AL RAPPORTO SESSUALE

Se in un primo momento nell’atto sessuale il soggetto è consenziente ma poi ci ripensa, si integra il reato di violenza sessuale? La Corte di Cassazione si pronuncia affermando che rimane grave la violenza sessuale

L’iniziale disponibilità ad un atto sessuale non rende meno grave la violenza sessuale compiuta nel caso in cui poi vi sia stato un chiaro dissenso al rapporto.
Pertanto, deve essere confermata la condanna ex art. 609 bis c.p., nei confronti dell’umo che ha sessualmente abusato di una donna, non rilevando la circostanza che fosse stata lei ad averlo inizialmente approcciato nel locale in cui lavorava.

Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 52809/2017, confermando la condanna nei confronti di un uomo, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale.

Il caso:
L’uomo usando violenza, aveva costretto la vittima, contro la sua volontà, a subire un rapporto sessuale. Successivamente alla condanna l’uomo ricorre in Cassazione, sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa non fossero state vagliate in maniera adeguata.

Ha evidenziato la mancanza di segni di violenza sulla persona offesa, non riscontrati in occasione della visita presso il pronto soccorso dell’ospedale e che sulla base del suo racconto e tenendo conto della corporatura dell’imputato avrebbero dovuto essere visibili.
Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe sbagliato ad escludere l’ipotesi attenuta di cui al terzo comma dell’art. 609-bis c.p., non avendo considerato che la donna si era dimostrata disponibile al rapporto sessuale, in quanto aveva avvicinato l’imputato nel locale dove lo stesso lavorava, offrendogli da bere e proponendogli di trascorrere qualche ora assieme a casa sua.

Secondo i giudici di Cassazione, quanto avvenuto non rientra nelle ipotesi di minor gravità previste dal terzo comma dell’art. 609 bis c.p., tale ipotesi attenuata infatti postula che sulla base di una valutazione globale del fatto, la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave e che il danno arrecato alla vittima non sia di rilevante entità.

Nel caso di specie, ciò deve essere escluso stante la condotta tenuta dell’imputato e l’impatto emotivo della vittima.

L’eventuale precedente manifestazione di disponibilità non rende meno grave la condotta a fronte di un chiaro ed inequivoco dissenso al rapporto sessuale.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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