IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE A DANNO DI MINORI:
LA VALUTAZIONE DEL CONSENSO

Violenza sessuale per il fotografo che promette book fotografici gratis alle modelle in cambio di prestazioni sessuali

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 40446 del 2018
Il caso al vaglio della Corte di Cassazione riguarda la condotta posta in essere da un noto fotografo di una agenzia di moda che, prometteva a delle ragazze minorenni la realizzazione di book fotografici gratuiti in cambio di prestazioni sessuali.
L’uomo convinceva le ragazze ad effettuare servizi fotografici coinvolgendole in scene di nudo integrale, mostrando, per convincerle a fronte delle loro resistenze, foto di tale tenore scattate ad altre coetanee, sostenendo che erano necessarie per acquisire quella disinvoltura indispensabile per gli ordinari servizi.

Il consenso del minore, nel reato di prostituzione minorile ex art. 600-bis, secondo comma, c.p., è elemento costitutivo della fattispecie, come confermato anche dalla terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26216 del 2010.
Nel caso in esame è certo che la minore avesse acconsentito alla richiesta del compimento di atti sessuali nella prospettiva di ricavarne l’utilità promessa dall’imputato.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale:

“Ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall’art. 609-bis, comma terzo, c.p., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievi i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici”.

Il fatto che la vittima avesse espresso il suo dissenso con il pianto e che l’imputato le avesse sottratto il cellulare misurano il non lieve grado di coartazione subito dalla ragazza e della compressione grave della sua libertà di autodeterminazione sessuale.

La Convenzione di Lanzarote, nel preambolo riconosce che il benessere e l’interesse superiore dei minori costituiscono valori fondamentali, condivisi da tutti gli Stati membri che vanno promossi senza alcuna discriminazione e prende atto che lo sfruttamento sessuale dei minori, mette in grave pericolo la salute e lo sviluppo psicosociale del minore.
L’articolo 3 della Convenzione definisce “minore” ogni persona di età inferiore ai 18 anni.

La medesima Convenzione non nega ai minori il diritto alla loro sessualità, ritenuta come espressione fisiologica della loro personalità, ma si nega ai maggiorenni lo sfruttamento di tale diritto, al fine di produrre materiale pedopornografico.

“L’inidoneità del consenso a scriminare la condotta è posta a tutela del minore che viene ritenuto ex lege incapace di esprimere un valido consenso perché viziato dalla natura non paritaria del rapporto e dalla finalità della condotta, in contrasto con la tutela del diritto del minorenne a sviluppare liberamente la propria liberamente la propria sessualità”.

Dott.ssa Benedetta Cacace

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